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Sconto in fattura per ecobonus e sismabonus: ecco i codici tributo per il recupero del credito

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici-tributo inerenti i crediti ceduti corrispondenti alle detrazioni d’imposta per chi ha effettuato gli interventi di adozione di misure antisismiche e per quelli di efficienza energetica. Il 'famigerato' sconto in fattura, che ha ricevuto non poche crititche da associazioni di categoria e Antitrust, può ufficialmente iniziare:con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019, sono infatti stati istituiti i codici tributo che consentono il “recupero”:

- il “6908” per l’Ecobonus
- il “6909” per il Sismabonus.
Sempre in tema di eco e sisma bonus, con la risoluzione n. 94/E vengono, invece, rinominati i codici tributo “6890” e “6891”, con l’aggiunta dei precisi riferimenti normativi.

Il recupero del credito potrà avvenire in cinque quote annuali di pari importo, con possibilità di successiva cessione da parte del soggetto che ha effettuato i lavori ai propri fornitori di beni e servizi.
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Le novità del Decreto Crescita
Come ben sappiamo, il Decreto Crescita (34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi sia di riqualificazione energetica sia di riduzione del rischio sismico sugli immobili.

In particolare, l’art. 10, introducendo i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013, ha previsto per gli interventi di adozione di misure antisismiche e per quelli di efficienza energetica, la possibilità per i contribuenti destinatari delle agevolazioni di optare, al posto della detrazione d’imposta, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Questi ultimi, sempre in base alle norme richiamate, recuperano lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni.

I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Tratto da ingenio-web.com © RIPRODUZIONE RISERVATA

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