ASSISTENZA ON-LINE: LUN > VEN 08>12 - 14>18
Re.Pack S.r.l.

+39 049 9202401

info@re-pack.it

Via Antoniana, 108/A

Campodarsego (PD) - 35011 - Italia

NEWS

Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di Bilancio 2019. Tutti i dettagli

Legge di bilancio 2019: Cosa cambia per il "nuovo" regime forfettario
studio professionale e regime forfettarioIl regime d’imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella L. 190/2014, è stato profondamente modificato grazie all’intervento della L. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).
Appare utile effettuare una breve ma esaustiva ricognizione di questo istituto, necessaria per precisare e chiarire le novità apportate dal legislatore al fine di estendere la platea dei suoi potenziali fruitori.
Image
L’articolo 1, commi 9–11, L. 145/2018, entrato in vigore a partire dall’1 gennaio 2019, ha imposto una rivisitazione dell’articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014, prevedendo specificatamente che:
- vi sia un’unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente ad euro 65.000, con contestuale abrogazione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese attinenti a lavoro dipendente e a beni strumentali;
- il calcolo del requisito summenzionato, nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, venga effettuato mediante il ragguaglio ad anno;
- ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, i componenti positivi del reddito da adeguamento agli ISA (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all’articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 risultino irrilevanti;
- per quanto concerne l’esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime sia determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
- siano esclusi dall’ambito di applicabilità di tale istituto sia gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- sia eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione del comma 57 lettera d-bis), il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
Oltre a queste innovazioni e alle opportune riformulazioni letterali dovute all’eliminazione dei previgenti requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto sia l’abrogazione del primo periodo dell’articolo 1, comma 73, L. 190/2014, attinente all’esclusione dell’applicabilità degli studi di settore ai soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall’ordinamento e sostituito dai c.d. ISA), sia il coordinamento dei commi 87e 65 dell’articolo 1 L. 190/2014, estendendo, a favore dei soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di cui agli articoli 13 L. 388/2000 o 27 D.L. 98/2011, la possibilità di applicare il regime di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014 fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.
È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’articolo 1, commi 56–75, L. 190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’Iva, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.
Il regime super-forfettario
Un’ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. regime “super-forfettario”, inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell’articolo 1, commi 17-22.
Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap avente un’aliquota pari al 20%. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.
Tratto da ingenio-web.it © RIPRODUZIONE RISERVATA

KONTAKT

Image
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter stehen für jede Art von Klärung zur Verfügung und bewerten mit Ihnen die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse. Bei Interesse können Sie uns Ihre Anfragen direkt senden und unser Verkaufsbüro wird Ihr Angebot bearbeiten
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Image
Re.Pack wurde 2000 in Padua geboren und definiert die Verarbeitung von expandiertem Polystyrol als sein Kerngeschäft. Das Unternehmen, das sich ursprünglich auf die Herstellung von Styroporverpackungen konzentrierte, trat 2003 mit der Herstellung von Wärmedämmungen, Schalldämmungen, Architekturelementen wie Rahmen und Styroporformen in den Baumarkt ein.

INFORMATION

LETZTE POSTS

CONTATTACI

Re.Pack srl Via Antoniana, 108/A
Campodarsego (PD)
35011 - Padova - Italia
E-mail: info@re-pack.it
Telefon: +39 049 9202401
Fax: +39 049 5564468
Informationen: info@re-pack.it
© 2019 Re.Pack s.r.l. - VAT ID: IT03510740289 - tutti i diritti riservati - all rights reserved
Joomla Extensions
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.