Tar Puglia: i balconi rilevano ai fini del calcolo delle distanze tra edifici. Ecco perché
Ai fini del computo delle distanze tra edifici assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.
Ci risiamo: un balcone conta ai fini delle distanze in edilizia? Il Tar Puglia ci torna sopra nella sentenza 485/2019 dello scorso 2 aprile, precisando che conseguentemente a quanto evidenziato qui sopra, nel calcolo delle distanze devono prendersi in considerazione anche i balconi larghi 2 metri, tenuto conto della loro apprezzabile consistenza e visto che possono considerarsi come ampliamento dell’edificio in superficie e volume.
Distanze tra edifici e accordi tra confinanti Nel caso di specie l'oggetto del contendere è l'art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato del Comune di Gravina di Puglia, il quale prescrive che “l’edificazione, quando non avvenga in aderenza, deve rispettare una distanza minima dal confine di 5 metri. E’ consentita la costruzione di un fabbricato a meno di 5 metri dal confine solo nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca un accordo che assicuri il rispetto della distanza totale prescritta tra i fabbricati”.
La norma in questione, quindi, nel caso in cui non si ritenga di costruire in aderenza, consente la deroga convenzionale della distanza minima di 5 metri dal confine. Ciò posto, e in mancanza dell’accordo tra confinanti previsto dall’art. 9 delle NTA di Piano, il Collegio ritiene sussistere la contestata violazione delle distanze prescritte dalle citate NTA.
La controinteressata, infatti, si è limitata a rappresentare al Comune di aver “notiziato” i proprietari limitrofi della richiesta di permesso di costruire con lettera raccomandata, dal cui contenuto, tuttavia, non emerge affatto - come sarebbe stato necessario - una specifica richiesta ai confinanti di consenso alla deroga circa il regime delle distanze.
Balconi, distanze e sporgenze Il progetto assentito effettivamente prevede la costruzione del fabbricato a distanza di m. 3,00 dal confine con la porzione di terreno di proprietà degli odierni ricorrenti, inferiore, quindi, alla distanza di 5 metri prescritta, dall’art. 9 delle NTA, per gli edifici dal confine qualora l’edificazione non sia in aderenza. La perizia depositata dagli istanti in giudizio, sul punto non smentita dalla controinteressata, dà infatti atto che sul confine nord con la proprietà degli odierni ricorrenti "dal corpo di fabbrica della Iris Immobiliare srl sono stati previsti degli aggetti sporgenti aventi una larghezza di mt. 2,00, tal da ridurre la distanza dal confine a metri 3".
Tale circostanza, peraltro, è stata confermata dalla stessa amministrazione civica che, all’atto del sopralluogo ha accertato la demolizione del balcone (peraltro oggetto di apposita Scia), comunicato dalla controinteressata. Al riguardo, il Tribunale ritiene che nel calcolo delle distanze non possano non prendersi in considerazione le sporgenze. Queste ultime, tenuto conto della loro apprezzabile consistenza (larghezza di 2 mt) possono considerarsi come ampliamento dell'edificio in superficie e volume.
Quindi: un balcone di 2 metri di larghezza non è una sporgenza e deve rispettare il limite.
Le regole sulle distanze e cosa rientra nella categoria degli sporti In realtà, l'art 9 delle NTA del Piano particolareggiato del Comune di Gravina non introduce un criterio di calcolo delle distanze diverso da quello prescritto dalla legislazione statale, posto che quando impone i limiti di distacco dal confine, si riferisce - non escludendoli espressamente - anche ai balconi che fanno parte di tali costruzioni.
Non si arriva a diversa conclusione neppure applicando - come suggerisce la difesa della controinteressata - le modalità di computo delle distanze minime tra i fabbricati, indicate dall’art. 9 delle NTA come “la lunghezza del segmento intercorrente tra le fronti di edifici antistanti, effettuata perpendicolarmente alle pareti e sul piano orizzontale, escludendo gli aggetti ed i balconi totalmente aperti”
Anche in sede di computo minimo delle distanze tra fabbricati, l’esclusione degli aggetti e dei balconi aperti vada riferito esclusivamente a quelli di modeste dimensioni o con funzione decorativa, pena la violazione della disciplina statale di riferimento come costantemente interpretata dal giudice amministrativo ed ordinario. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 2 sulla distanza tra i fabbricati pone limiti inderogabili che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali, evidentemente, si sostituiscono per inserzione automatica, con immediata operatività nei rapporti tra privati in virtù della natura integrativa del regolamento comunale rispetto all’art. 873 cc (cfr. Cass. sez. un. 7.7.2011, n. 14953; Cass. 26.7.2016, n. 15458).
Quindi: il mancato computo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze è collegato alla condizione che si tratti di strutture architettoniche (sporti e balconi) estranee al volume utile dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.12.2016, 5552), situazione, evidentemente, del tutto diversa dal caso specifico.
Per il Tar, rientrano “nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza” (T.A.R. Genova, sez. I, 21/11/2013, n.1406). Questo anche nella considerazione che i balconi, laddove privi di carattere ornamentale, non possono in ogni caso integrare “volume tecnico”, che, in quanto non computabile nella volumetria della costruzione sarebbe irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali (Consiglio di Stato sez. VI, 10/09/2018, n.5307 Consiglio di Stato sez. V, 13/03/2014, n.1272).