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Cessione credito Superbonus: entro il 31 marzo la comunicazione per le spese 2020! Ecco come fare

Il modello deve essere trasmesso dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità e il trasferimento del credito deve riferirsi ad almeno il 30% dei lavori effettuati rispetto all’intervento complessivo.
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26/03/2021 -Segnatevi in rosso - se non l'avete già fatto - la data di mercoledì 31 marzo 2021: entro quel giorno, infatti, i beneficiari del Superbonus (sia SuperEcobonus 110 che SuperSismabonus 110, ma anche Bonus Facciate 90) che hanno optato, in alternativa all’utilizzo diretto della maxi-detrazione, per la cessione a terzi di un credito d'imposta corrispondente all’agevolazione spettante, devono perfezionare la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e poi inviarla tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline).

Cessione del credito: al volo
La possibilità di trasformare lo sconto Irpef del 110% (art. 119 DL 34/2020) in un credito di imposta da trasferire a terzi, è previsto dall’art.121 del DL Rilancio. Destinatari della cessione possono essere i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Chi riceve il credito può, a sua volta, cederlo ad altri.
Il modello e la trasmissione telematica

Le regole per la cessione del contributo e i termini per la presentazione del modello da utilizzare, insieme alle istruzioni, sono state già approfondite in maniera esaustiva ma qui vogliamo solo fare un breve recap.

Nel provvedimento di riferimento (8 agosto 2020, poi perfezionato il 12 ottobre 2020) ci sono anche le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione.

Questi i paletti da ricordare:

- la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari ammessi al Superbonus deve essere comunicata dal Caf o dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione;
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, invece, il modello può essere inviato anche dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato, ma con questa procedura, l’opzione diverrà efficace soltanto dopo che il soggetto che ha apposto il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione attraverso il suddetto servizio web.

Cessione del credito: quali sono i presupposti?
L’opzione può essere esercita soltanto due volte per le spese relative allo stesso Superbonus, in relazione ad altrettanti stati avanzamento dei lavori, il primo dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e il secondo ad almeno il 60 per cento.

Cosa significa? Che la cessione del credito, per gli interventi effettuati nel 2020, può essere presentata soltanto se le spese sostenute nel 2020 riguardano almeno il 30% dell’avanzamento dei lavori rispetto al completamento del progetto pianificato (art.121, comma 1-bis, DL 34/2020), condizione che deve essere attestata con visto di conformità.

Se non ci sono questi presupposti, niente cessione del credito: l'unica possibilità sarà quella di pagare il fornitore tramite bonifico bancario o postale (contenente le informazioni necessarie per usufruire delle altre detrazioni come quella spettante per le ristrutturazioni edilizie) e usufruire "direttamente" della detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui ha effettuato il pagamento. La somma non utilizzata in un periodo d’imposta non può essere portata in detrazione nell’anno successivo o chiesta a rimborso.

tratto da ingenio-web.com © RIPRODUZIONE RISERVATA

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