Tar Lazio: è illegittimo il bando di un concorso che richiede quale requisito di ammissione il conseguimento di un diploma di laurea, da parte dell'ingegnere, ottenuto con una votazione non inferiore a 105/110. Il voto minimo di laurea non può rappresentare una discriminante decisiva per l'accesso ad un concorso pubblico. Lo ha affermato il Tar Lazio la sentenza n.2112 del 15 febbraio 2019, riferita al caso di un concorso per ingegneri.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici Nel caso specifico, il requisito di ammissione per l'accesso al concorso indetto dall'Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, era il conseguimento di un diploma di laurea conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. Per i ricorrenti, il voto minimo sarebbe contrario all'art.2, comma 6 del dpr 487/1994 che stabilisce quale unico titolo richiesto il diploma di laurea; condizione che non troverebbe giustificazione nella particolarità del profilo professionale a cui si riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all'accesso, data anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo.
Per il Tar il ragionamento è corretto e il ricorso va accolto: l'art.2 del dpr 487/1994 dispone, al comma 6, che "per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea"; e al precedente comma 2 che "per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti". I giudici laziali ritengono che il comma 6 non può che essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso, indipendentemente dal voto finale riportato. La previsione di un voto minimo finisce dunque per interferire con questo principio di ordine generale.
In definitiva, l'amministrazione che apre la tornata di reclutamento introduce un "indice selettivo" non previsto dalla legge senza motivare le peculiari funzioni che saranno svolte dagli "ingegneri professionisti" dopo l'assunzione. Per giustificare lo sbarramento preselettivo del voto minimo l'ente deve fornire un'adeguata motivazione per derogare alla regola generale.
Voto minimo di laurea: serve una motivazione specifica Il Collegio è, inoltre, dell'avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che - in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui "il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore".
A nulla vale l'appello al comma 2, quindi alla "particolarità" del profilo professionale messo a concorso, in quanto:
- manca nel bando e negli atti presupposti ogni riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere; - tale particolarità è stata affermata dall'Enac in ragione della mera specificità delle funzioni svolte dall'ente medesimo, riconducendone la peculiarità genericamente alla "importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare". Il Tar ha quindi accolto il ricorso dei due ingegneri interessati al posto nell'ente: il bando che prevede un minimo di 105/110 per poter prendere parte alle selezioni va annullato e riformulato.