Anche nella risposta a interpello n. 430 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di utili chiarimenti relativi alle cooperative a proprietà indivisa, anche con riferimento a situazioni in cui la cooperativa non è proprietaria dell’intero fabbricato poiché vi sono anche proprietari terzi.
Cappotto termico
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non alle singole u.i. che lo compongono e ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui l'edificio non sia in condominio, ma interamente di proprietà di un unico soggetto.
Pertanto (caso A), essendo ciascuna palazzina composta da 18 u.i., il limite di spesa ammissibile alla detrazione, per il cappotto, è 620.000 euro per ciascuna palazzina (40.000 euro per 8 u.i. più 30.000 euro per le 10 u.i. eccedenti).
Sostituzione infissi e installazione di schermature solari nelle singole unità
Rientrano tra gli interventi" ammessi all’ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013) che possono dare diritto al Superbonus come interventi trainati (comma 2, art. 119 D.L. “Rilancio”), nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento, dalla legislazione vigente.
La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 345, legge 296/2006, ai sensi del quale spetta una detrazione nel limite massimo di euro 60.000.
Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus, quale intervento trainato, occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, cioè detrazione massima diviso 1,1 (risposta 4.4.3, circolare n. 30/E/2020).
Pertanto, l'importo massimo di spesa detraibile sarà pari a euro 54.545 e "deve intendersi riferito a ciascuna delle unità che compongono l'edificio" (circ. n. 36/E/2007, punto 6).
Rientra tra gli interventi "trainati" anche l'acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D. Lgs. 311/2006 nel limite massimo di detrazione di euro 60.000 per ciascuna unità e, pertanto, il limite di spesa detraibile sarà euro 54.545.
I limiti di spesa sopra riportati sono riferiti a ciascuna u.i. oggetto degli interventi agevolabili e, non essendo calcolati in funzione del numero delle unità di cui si compone l'edificio, non costituiscono il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio.