Modificato il dpcm 22 marzo 2020. Si fermano anche opere idrauliche, costruzione di impianti sportivi e industriali e lottizzazioni con urbanizzazione. Si riduce il numero dei cantieri in cui si può continuare a lavorare. Con le modifiche al dpcm 22 marzo 2020 decise ieri a seguito del confronto tra i Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e le sigle sindacali nazionali, si accorcia la lista dei codici ATECO corrispondenti alle attività del settore costruzioni che possono continuare.
Coronavirus, si fermano altri cantieri
La prima versione del dpcm 22 marzo 2020 aveva stabilito che potevano continuare tutte le attività di ingegneria civile, contraddistinta dal codice ATECO 42. La nuova versione esclude invece le attività con codice ATECO 42.91.00, 42.99.09 e 42.99.01.
Il codice 42.91.00 riguarda la costruzione di opere idrauliche. In queste rientrano la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti, il dragaggio di idrovie.
Il codice 42.99.09 comprende le “altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile non classificate in altre categorie”. In questo gruppo rientrano la costruzione di strutture per impianti industriali, quali raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici), i lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf (escluse le piscine).
Il codice 42.99.01 comprende infine la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione. Si tratta degli interventi di lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi, come ad esempio l’aggiunta di strade, infrastrutture di pubblica utilità.
Le imprese che non erano state sospese per effetto del dpcm 22 marzo 2020, ma che in virtù delle ultime modifiche devono fermarsi, potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino al 28 marzo 2020.
Coronavirus, i cantieri già fermi
Le nuove attività contenute nell’elenco aggiornato si sommano a quelle per le quali è stata già disposta la sospensione. Si tratta della costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali, sviluppo dei progetti immobiliari, lavori di demolizione, attività di preparazione del cantiere e sistemazione del terreno, completamento e finitura degli edifici.
Coronavirus, come individuare le attività da sospendere
Ricordiamo che nei giorni scorsi, per far fronte ai dubbi degli operatori, l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha fornito una nota interpretativa. A suo avviso, il codice ATECO deve essere riferito all’attività, non all’impresa. Questo significa che le imprese registrate alla Camera di Commercio con uno dei codici ATECO indicati nel dpcm non devono bloccare tutte le loro attività, ma possono continuare ad esercitare quelle ancora consentite.
Coronavirus e cantieri, norme più severe in Lombardia
La Regione Lombardia ha previsto misure più stringenti per i cantieri del proprio territorio. Come spiegato nelle faq della pagina dedicata, possono proseguire nell’attività, tutti i cantieri collegati alla manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o collegati a motivi di urgenza o sicurezza.