Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno del fabbricato
01/10/2020 - Il rifacimento di un cappotto termico su una villa dotata di cortile che si trova al termine di una strada privata di dubbia visibilità dal suolo pubblico, non può beneficiare del bonus facciate.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 418 del 29 settembre 2020, ricordando in primo luogo che, in base all’articolo 1, commi 219-223, della Legge di Bilancio 2020, la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese per la facciata esterna degli edifici esistenti, non si applica ai lavori effettuati sulle facciate interne dello stabile, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
La Circolare 2/E del 14 febbraio 2020, poi, ha fornito i chiarimenti sull’applicazione del beneficio, precisando, in particolare, che gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Dubbia visibilità dalla strada: niente bonus facciate
Il requisito della visibilità dell’edificio, quindi - sottolinea l’Agenzia - è necessario sia che si tratti delle facciate esterne dell’immobile sia che si tratti di quelle interne.
Nel caso in esame, però, considerato che la villa si trova al termine di una strada privata, circondata da uno spazio interno, quindi in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l’Agenzia ritiene che l’intervento sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.