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Ristrutturazione degli immobili tutelati: anche l'ANCI interviene sulle precisazioni del CSLP

L'Associazione nazionale dei Comuni ha pubblicato una nota sulle precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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13/09/2021 - La ristrutturazione edilizia degli immobili tutelati è uno degli argomenti più delicati del momento: ne abbiamo parlato sia riportando fedelmente quanto chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11 agosto 2021 (circolare 7944, in risposta al quesito di un comune), sia nell'approfondimento 'ficcante' dell'Ing. Ermete Dalprato, che consigliamo di rileggere per fare un preciso e puntuale 'recap' sul tema.

Diamo oggi notizia - e alleghiamo il documento integrale - di una nuova nota, stavolta dell'ANCI, che in realtà ribadisce in toto le conclusioni alle quali era già pervenuto il CSLP nella sopracitata circolare, aggiungendo solamente, in fondo, la necessità di un coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al d.lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.
L'ANCI sulla ristrutturazione edilizia di immobili tutelati

Viene diffusa la “precisazione applicativa” del CSLP dell’11 agosto 2021, in merito agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili rientranti nella nozione di ristrutturazione edilizia – di cui all’art.3 lettera d) dpr 380/2001 e smi (modificato dall'art.10 comma 1 lettera b) del DL 76/2020) – in ambiti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.

Il CSLP rappresenta che l’art. 3, comma 1, lettera d) cit., per come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge 120/2020 (di conversione del DL 76/2020) ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…)”, ricordando tuttavia la surrichiamata esclusione di tale disposizione per gli immobili vincolati.

Nella precisazione, il CSLP, sottolinea tuttavia, in relazione a tali specifici limiti posti per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […], in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, la distinzione tra la disciplina dei beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dall’altro, quella dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.

Secondo il CSLP:

nel primo caso (ovvero parte II del Codice) non è possibile effettuare un’attività di “demolizione e ricostruzione” di beni immobili tutelati rientrante nella definizione di ristrutturazione, in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato dalla Sopraintendenza competente per territorio;
nel secondo caso invece, quello dei beni paesaggistici, il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - il Consiglio, afferma (in ciò innovando rispetto alla circolare ministeriale) che sarebbe consentito applicare anche in questi ambiti la rinovellata definizione di ristrutturazione edilizia anche attraverso attività di demolizione e ricostruzione comprendente dunque modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.

tratto dahttps://https://www.ingenio-web.it///© RIPRODUZIONE RISERVATA

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