Cassazione: le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola rientrano tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione serve il permesso di costruire Tutti attenti alle leggi urbanistiche delle serre: l'art.6 comma 1 lettera e) dpr 380/2001, in tal senso, è molto chiaro e posiziona quelle mobili stagionali, ovverosia sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola rientrano, tra le ipotesi di attività edilizia libera. E le altre? Per quelle di diversa consistenza e destinazione, serve invece il permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.
Il tutto è contenuto nella recente sentenza 50649/2018 dell'8 novembre della Corte di Cassazione, con la quale è stata confermata la condanna penale inflitta al proprietario e locatore di un terreno che avevano realizzavato, in zona sismica, un impianto di serricoltura in assenza di permesso di costruire, senza darne preavviso scritto allo sportello unico, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale e senza direzione lavori da parte di professionista abilitato.
Interventi urbanistici: se si incide sul territorio serve il permesso di costruire Di fatto, il punto cruciale è che la sola realizzazione della platea in cemento assume rilievo ai fini urbanistici: la Cassazione infatti ricorda che più volte, in passato, si è stabilito che sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal Testo Unico dell'edilizia, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato comprendendo, tra questi, la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato.
Avanserre o serre? Nel caso specifico, la struttura era assimilabile ad "avanserra" delle dimensioni di m. 20 x 18, avente altezze comprese tra m. 4,20 e 6,20, con struttura portante metallica bullonata su piastre ancorate su piattaforma in cemento di spessore di cm. 30, coperture in telone in PVC opaco e tamponamenti in pannelli prefabbricati coibentati al cui interno erano presenti impianti tecnologici ed attrezzature funzionali al processo produttivo, tra i quali una cella frigorifera, un prefabbricato ospitante ufficio, servizi igienici e spogliatoi, nonché impiantistica di tipo industriale, sotto-servizi per la regimentazione delle acque nere e bianche con allacciamenti permanenti di acqua, energia elettrica, impianto fognario per le acque nere.
In virtù di queste considerazioni, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un'avanserra e non a una classica serra, visto che "tali manufatti, per definizione, sono sostanzialmente strutture di servizio e supporto ad impianti serricoli ed, in ogni caso, ciò che qui rileva è la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che la stessa ha determinano la quale rende necessario il permesso di costruire".