Tra le novità, si segnala la detrazione fiscale incrementata dal 19% al 90% per i premi assicurativi versati a copertura del rischio di eventi calamitosi se l’assicurazione è stipulata contestualmente alla cessione del credito d’imposta..
Superbonus e detrazioni edilizie: lo speciale del Fisco
Abbiamo già segnalato - allegando il file integrale - la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della maxi-circolare di 539 pagine dedicata alla raccolta dei principali documenti di prassi riferibili alle spese che danno diritto alla fruizione di deduzioni e detrazioni, nonché crediti d'imposta nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per l'anno 2020.
Oggi ci occupiamo della parte dedicata ai bonus edilizi: oltre a segnalare le novità, rendiamo disponibile in allegato (basta iscriversi a Ingenio o loggarsi per scaricare il file) la parte della circolare dedicata ai bonus fiscali, una lunghissima rassegna che da ampio spazio al Superbonus 110% ex art. 119 del DL Rilancio anche in relazione alla possibilità alternativa di cedere o di ottenere lo sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121.
Superbonus 110% e detrazione al 90% per il versamento dei premi assicurativi
Il Superbonus (Eco e Sisma al 110%) vale per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici sostenute a partire dal 1° luglio 2020.
Il Fisco segnala l'importante nuova previsione, tra le altre, di ottenere una detrazione del 90% (in luogo di quella ordinaria del 19%) sul versamento dei premi assicurativi destinati alla copertura del rischio di eventi calamitosi, sempre che la polizza risulti stipulata contestualmente alla cessione all'impresa di assicurazione del credito d'imposta maggiorato relativamente all'esecuzione degli interventi antisismici ad alta pericolosità.
Si precisa che:
la detrazione, che spetta integralmente ai titolari di reddito fino a 120 mila euro con effetto decrescente fino a 240 mila, non si può cedere poiché l'art. 121 del DL 34/2020 richiama gli interventi antisismici dell'art. 16 del DL 63/2013 e del comma 4 del citato art. 119;
l'impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al Sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo;
gli interventi possono essere eseguiti su un numero anche superiore a due unità in quanto l'unico requisito richiesto in tal caso è che le unità immobiliari oggetto di interventi siano ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare 24/E/2020) con inevitabile esclusione, da detta possibilità, degli interventi eseguiti su unità immobiliari collocate in zona sismica 4.
I beneficiari del Superbonus 110%
Il documento di prassi riepiloga i beneficiari e gli interventi per i quali è possibile ottenere il 110%. Nel perimetro rientrano: