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Superbonus: dal 15 ottobre 2020 via alle opzioni cessione credito o sconto in fattura. Software e manuale utente

Agenzia delle Entrate: dal prossimo 15 ottobre via libera per l'esercizio dell'opzione necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021

Agenzia delle Entrate: dal prossimo 15 ottobre via libera per l'esercizio dell'opzione necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 03/09/2020 -Abbiamo già avuto modo di approfondire sia la questione relativa al periodo transitorio sul Decreto Prezzi/Requisiti (che va a pesare anche sul discorso della cessione del credito per il Superbonus), sia sui 38 adempimenti/documenti che bisogna produrre per la banca in caso si opti per la cessione del credito e non per lo sconto in fattura. Il software per lo scambio cessione credito In ogni caso, ora è bene sapere che l'Agenzia delle Entrate ha implementato il software Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf, scaricabile in allegato. La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)". La comunicazione dell'opzione cessione credito L'opzione irrevocabile deve essere comunicata esclusivamente in via telematica, dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello approvato con il provvedimento dell'8 agosto 2020 del Fisco e la stessa può essere esercitata con riferimento agli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. NB - i dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la "Piattaforma cessione crediti", accessibile seguendo il medesimo percorso nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dai termini previsti dalle relative disposizioni. Attraverso questa piattaforma i cessionari potranno accettare o rifiutare i crediti ricevuti; nel primo caso, i crediti accettati saranno visibili nel "Cassetto fiscale" del cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma, secondo le disposizioni vigenti. L'opzione sconto in fattura L'alternativa è chiedere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare a altri soggetti, in particolare fornitori e banche o istituti finanziari, dovendo far riferimento ai contenuti dell'art. 121 del DL 34/2020. L'opzione può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori (non più di due per ciascun intervento per almeno il 30% dell'ammontare totale del medesimo intervento) e anche per le rate residue non fruite, sempreché si faccia riferimento alle spese sostenute nel corso degli anni 2020 e 2021. Copia dell'asseverazione all'ENEA In ogni caso, cioè sia se si sceglie l'opzione cessione del credito o quella sconto in fattura, bisogna inviare all'ENEA: - copia dell'asseverazione e, per gli interventi antisismici, una asseverazione da parte dei professionisti incaricati dalla progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico; - visto di conformità dei dati riferibili alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tratto da ingenio-webcom © RIPRODUZIONE RISERVATA Scarica la guida dal sito dell'agenzia delle entrate 

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