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Agevolazione prima casa: il cambio di destinazione apre ad un nuovo bonus

Cassazione: il cambio di destinazione urbanistica della prima casa acquistata molti anni prima nello stesso comune di residenza del contribuente, consente, allo stesso contribuente, l’acquisto di un’altra prima casa usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
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Per le agevolazioni inerenti l'acquisto della casa (bonus prima casa) assume rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale. Per questo motivo, il cambio di destinazione della prima casa comprata 'molti' anni fa nello stesso comune, consente di beneficiare di un nuovo bonus per l'acquisto di un altra abitazione.

Sono queste le 'coordinate' contenute nell'ordinanza 22560/2021 dello scorso 10 agosto della Corte di Cassazione, arrivata dopo un lungo iter tra CTP e CTR (commissioni tributarie) inerente un ricorso presentato contro un avviso di liquidazione con cui il Fisco aveva revocato le agevolazioni per un mutuo concesso per l’acquisto della prima casa ad un contribuente già in possesso di un'altro immobile acquistato, a suo tempo, beneficiando della medesima agevolazione e che poi era stato trasformato da abitazione ad ufficio.

Per la Cassazione, il ricorso va accolto in quanto per 'prendere' il Bonus prima casa la norma attuale condiziona l’agevolazione alla mancata proprietà di “altra casa d’abitazione” nel Comune ove è ubicato l’immobile da acquistare ma, in questo caso, essendo l'altra abitazione 'diventata' ufficio, la condizione è rispettata.

L'unico parametro oggettivo rilevante è quindi quello della classificazione catastale dell’immobile.
Come funziona il Bonus prima casa

L'acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, dove si prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:

1 l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza - ove la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto - o nel Comune dove svolge la sua attività;

2 il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile;

3 l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

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