In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 9 marzo 2020, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi
L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa cui attenersi in cantiere "ai tempi dell'emergenza Coronavirus". La guida è stata aggiornata al DPCM 9 marzo 2020, l'ultimo emesso dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.
Lavori edilizi: sospensione e comunicazione al comune
Le imprese devono presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. La richiesta dovrà essere motivata con le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i materiali o presenza di misure restrittive.
NB - la sospensione non è automatica, a meno che non intervengano specifici provvedimenti.
Sospensione lavori privati: a chi comunicare
Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:
-è necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente);
-nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.
Nella comunicazione occorre specificare:
-il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
-la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).
La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della 6 raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.
Terre e rocce da scavo
Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività.
Per i cantieri non soggetti a VIA-AIA e per quelli soggetti a VIA-AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc, il termine per presentare il DAU può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo per cause “sopravvenute, impreviste o imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto.
Lavoro e spostamenti
Neppure l'ultimo decreto, il DPCM 9 marzo 2020, entrato in vigore il 10 marzo 2020, sancisce il blocco dell’attività lavorativa. Però si prescrive di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, salvo per comprovate esigenze lavorative.
Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati attraverso elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative anche non differibili.
Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante attraverso la compilazione del seguente modulo in dotazione agli operatori delle forze di polizia e della forza pubblica.
Smart working
Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smartworking”.
Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 8 marzo 2020, ha previsto all’art. 2, comma 1, lett. r) la possibilità di applicare, per tutta la durata dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il “lavoro agile” c.d. “smart-working”, di cui alla legge 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale, come già stabilito dal DPCM 1° marzo 2020 (art. 4, comma 1, lett.a)).
E' stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:
anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL).
E’ stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l’attivazione dello “smart working”.
Fiscalità edilizia
Importante: i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020) riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della "prima zona rossa".
Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto: a.) Vo'
I medesimi provvedimenti contengono, inoltre, alcune misure applicabili sull’intero territorio nazionale, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019).
Nello specifico sono stati prorogati, per tutto il territorio nazionale, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest’anno, viene posticipata la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre. Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.